TESTO
del disegno di legge n. 1638
TESTO
della Commissione

Art. 7.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).

Art. 15.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».